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28/03/2006 Novità per gli RSPP e gli ASPP Criteri per la formazione e qualificazione degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Il D.Lgs. 195/2003 e la Conferenza Stato/Regioni del 26 gennaio 2006 hanno definito i percorsi formativi  e di riqualificazione degli RSPP e degli ASPP.

Gli RSPP/ASPP in attività da più di tre anni,  ad esempio, dovranno frequentare un corso di aggiornamento, della durata di 60 ore (40 per gli ASPP) entro la fine del 2006.

Gli RSPP in attività da meno di tre anni, invece, dovranno inserirsi nell’iter formativo previsto dai moduli B e C della durata complessiva di 72 ore  (vedi prospetto allegato).

La mancata partecipazione ai corsi fa decadere il soggetto dal ruolo per carenza formativa.

Ciò  comporta per le aziende una nuova designazione di un soggetto “con titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore” e l’inserimento dello stesso soggetto nell’iter formativo previsto di più di 100 ore complessive.

I corsi possono essere organizzati oltre che dalle Regioni, Provincie, Università,  ecc.,  dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro. UCINA, con l’obiettivo di fornire la massima assistenza ai propri associati, ed ai sensi dell’art. 2 comma 3 del decreto legislativo suddetto, si è resa disponibile ad attuare,  attraverso l’Agenzia formativa ViareggiofUCINA, tali corsi  per le proprie aziende associate.

Maggiori informazioni:
staff@ucina.net

Sacricabile file pdf contenente
- testo D.Lgs. 195/2003
- frontespizio dell'Accordo 26 gennaio 2006
- tavola sinottica del disciplinamento dei percorsi formativi